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Decreto Balduzzi sul gioco d’azzardo

Estratto del Decreto Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2012) nella parte che riguarda i provvedimenti relativi a giochi e scommesse:

3-quater.  Fatte  salve  le  sanzioni  previste  nei  confronti  di
chiunque eserciti illecitamente attivita' di offerta  di  giochi  con
vincita in  denaro,  e'  vietata  la  messa  a  disposizione,  presso
qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che,  attraverso  la
connessione  telematica,  consentano  ai  clienti  di  giocare  sulle
piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari  on-line,
da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a  distanza,  ovvero
da soggetti privi di qualsiasi titolo  concessorio  o  autorizzatorio
rilasciato dalle competenti autorita')). 
4. Sono vietati messaggi  pubblicitari  concernenti  il  gioco  con
vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche
e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche ((rivolte ai minori
e nei trenta minuti precedenti e successivi alla  trasmissione  delle
stesse)). ((E' altresi' vietata, in qualsiasi forma,  la  pubblicita'
sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle  sale
cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla
visione dei minori)). Sono  altresi'  vietati  messaggi  pubblicitari
concernenti il gioco con vincite  in  denaro  su  giornali,  riviste,
pubblicazioni,  durante  trasmissioni  televisive   e   radiofoniche,
rappresentazioni cinematografiche e teatrali,  nonche'  via  internet
nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: 
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; 
b) presenza di minori; 
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio  di  dipendenza
dalla pratica del gioco, nonche' dell'indicazione della  possibilita'
di consultazione di note informative sulle  probabilita'  di  vincita
pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi
della  legislazione  vigente,  ((dell'Agenzia  delle  dogane  e   dei
monopoli)), nonche'  dei  singoli  concessionari  ovvero  disponibili
presso i punti di raccolta dei giochi. 
((4-bis. La pubblicita' dei giochi che prevedono vincite in  denaro
deve  riportare  in  modo  chiaramente  visibile  la  percentuale  di
probabilita'  di  vincita  che  il  soggetto  ha  nel  singolo  gioco
pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia  definibile,  e'
indicata la percentuale storica  per  giochi  similari.  In  caso  di
violazione, il soggetto proponente e' obbligato a ripetere la  stessa
pubblicita'  secondo  modalita',  mezzi  utilizzati  e  quantita'  di
annunci identici alla campagna  pubblicitaria  originaria,  indicando
nella stessa i requisiti previsti dal presente  articolo  nonche'  il
fatto che la pubblicita' e' ripetuta per violazione  della  normativa
di riferimento)). 
5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla  pratica
di giochi con vincite in denaro, nonche' le relative probabilita'  di
vincita devono altresi' figurare sulle schedine ovvero sui  tagliandi
di tali giochi. Qualora l'entita' dei dati da riportare ((sia  tale))
da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero
dei  tagliandi,  questi  ultimi  devono  recare  l'indicazione  della
possibilita' di consultazione di note informative sulle  probabilita'
di vincita pubblicate  sui  siti  istituzionali  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,   successivamente   alla   sua
incorporazione, ai sensi della legislazione  vigente,  ((dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli)), nonche' dei  singoli  concessionari  e
disponibili presso i  punti  di  raccolta  dei  giochi.  Le  medesime
formule di avvertimento devono essere applicate sugli  apparecchi  di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule  devono  essere
riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale  in
cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo  110,  comma
6, lettera b), del predetto testo unico di cui al  regio  decreto  n.
773 del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui  si  esercita  come
attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche
ippici, e non sportivi. Tali formule  devono  altresi'  comparire  ed
essere chiaramente leggibili all'atto di  accesso  ai  siti  internet
destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. ((Ai fini  del
presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi  in  cui  vi
sia offerta  di  giochi  pubblici,  ovvero  di  scommesse  su  eventi
sportivi, anche ippici,  e  non  sportivi,  sono  tenuti  a  esporre,
all'ingresso e  all'interno  dei  locali,  il  materiale  informativo
predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a  evidenziare  i
rischi correlati al gioco e a segnalare la  presenza  sul  territorio
dei servizi di assistenza pubblici e  del  privato  sociale  dedicati
alla cura e al reinserimento  sociale  delle  persone  con  patologie
correlate alla G.A.P.)). 
((5-bis. Il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria  la
valenza educativa del  tema  del  gioco  responsabile  affinche'  gli
istituti, nell'ambito della propria  autonomia,  possano  predisporre
iniziative didattiche volte a rappresentare agli  studenti  il  senso
autentico del gioco  e  i  potenziali  rischi  connessi  all'abuso  o
all'errata percezione del medesimo)). 
6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma  4  e
il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario
e' diffuso sono  puniti  entrambi  con  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza  delle
disposizioni  di  cui  al  comma  5  e'  punita  con   una   sanzione
amministrativa pecuniaria pari  a  cinquantamila  euro  irrogata  nei
confronti del concessionario; per le violazioni di cui  al  comma  5,
relative agli apparecchi di cui al  citato  articolo  110,  comma  6,
lettere a) e b), la stessa  sanzione  si  applica  al  solo  soggetto
titolare della sala o del  punto  di  raccolta  dei  giochi;  per  le
violazioni nei punti di vendita in cui  si  esercita  come  attivita'
principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare
del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita' di
contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione  delle  sanzioni
e' competente l'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  e,
successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della  legislazione
vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che  vi  provvede  ai
sensi  della  legge  24  novembre  1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni. 
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal  1°
gennaio 2013. 
8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui  all'articolo
24, commi 20, 21 e 22,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011  n.  111,
((e' vietato ai minori  di  anni  diciotto  l'ingresso))  nelle  aree
destinate al gioco con vincite in denaro  interne  alle  sale  bingo,
nonche' nelle aree  ovvero  nelle  sale  in  cui  sono  installati  i
videoterminali di cui all'articolo 110,  comma  6,  lettera  b),  del
testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei  punti  di
vendita in cui  si  esercita  come  attivita'  principale  quella  di
scommesse su eventi  sportivi,  anche  ippici,  e  non  sportivi.  La
violazione del divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi  21
e 22, del predetto decreto-legge n.  98  del  2011,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n.  111  del  2011.  Ai  fini  di  cui  al
presente comma, il titolare dell'esercizio  commerciale,  del  locale
ovvero  del  punto  di  offerta  del  gioco  con  vincite  in  denaro
identifica i minori di eta' mediante richiesta di  esibizione  di  un
documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore  eta'  sia
manifesta. ((Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, emana un decreto per  la  progressiva  introduzione
obbligatoria  di  idonee  soluzioni   tecniche   volte   a   bloccare
automaticamente l'accesso dei minori  ai  giochi,  nonche'  volte  ad
avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal
gioco)). 
9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  e,  a  seguito
della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  di
intesa con la Societa' italiana degli autori ed  editori  (SIAE),  la
Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia  di
finanza, pianifica su base annuale  almeno  ((diecimila))  controlli,
specificamente  destinati  al  contrasto  del  gioco  minorile,   nei
confronti  degli  esercizi  presso  i  quali  sono   installati   gli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a),  del  testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono  svolte
attivita' di scommessa  su  eventi  sportivi,  anche  ippici,  e  non
sportivi, collocati in prossimita' di istituti scolastici  primari  e
secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto.
Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti  attivita'  possono
essere  segnalate  da  parte  degli  agenti  di  Polizia  locale   le
violazioni delle norme in materia di giochi  con  vincite  in  denaro
constatate, durante le loro ordinarie attivita' di controllo previste
a  legislazione  vigente,  nei  luoghi  deputati  alla  raccolta  dei
predetti  giochi.  Le  attivita'  del  presente  comma  sono   svolte
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
10. ((L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito
della sua incorporazione, l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,
tenuto conto degli interessi  pubblici  di  settore,  sulla  base  di
criteri, anche relativi  alle  distanze  da  istituti  di  istruzione
primaria e secondaria,  da  strutture  sanitarie  e  ospedaliere,  da
luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  provvede  a  pianificare  forme  di   progressiva
ricollocazione dei punti della rete  fisica  di  raccolta  del  gioco
praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110,  comma  6,
lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del  1931,
e successive modificazioni, che risultano  territorialmente  prossimi
ai predetti luoghi)). Le pianificazioni  operano  relativamente  alle
concessioni di raccolta di  gioco  pubblico  bandite  successivamente
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto  e  valgono,  per  ciascuna  nuova  concessione,  in
funzione della dislocazione territoriale  degli  istituti  scolastici
primari e secondari, delle strutture sanitarie  ed  ospedaliere,  dei
luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando.  Ai  fini  di
tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito
dei controlli di cui al comma 9, nonche' di  ogni  altra  qualificata
informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse  proposte  motivate
dei comuni ovvero  di  loro  rappresentanze  regionali  o  nazionali.
((Presso l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e,  a
seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica, un  osservatorio  di  cui  fanno  parte,  oltre  ad
esperti individuati  dai  Ministeri  della  salute,  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  dello  sviluppo   economico   e
dell'economia e delle finanze,  anche  esponenti  delle  associazioni
rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonche'  rappresentanti
dei comuni, per valutare le misure piu' efficaci per  contrastare  la
diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza  grave.
Ai componenti dell'osservatorio non e' corrisposto alcun  emolumento,
compenso o rimborso di spese)).



Decreto Balduzzi sul gioco d’azzardo ultima modifica: 2012-12-23T16:37:16+01:00 da 3Pareggi admin

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